Quando si parla di spese condominiali emerge spesso la domanda su chi debba, effettivamente, pagarle. Il Codice Civile italiano, in questo senso, è molto chiaro.
L’articolo 1576 del predetto codice stabilisce che il locatore (il proprietario di un immobile in affitto) è tenuto a eseguire tutte le riparazioni necessarie, all’infuori di quelle considerate di piccola manutenzione ordinaria, che spettano al conduttore (l’inquilino).
La legge sull’equo canone prevede interamente a carico del conduttore (salvo un diverso accordo che deve essere riportato nel contratto di affitto) le spese relative a servizio di pulizia, ordinaria manutenzione dell’ascensore, fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell’aria, spurgo dei pozzi neri e servizio di portineria (al 90%).
Se l’immobile in affitto fa parte di un condominio, i criteri di ripartizione delle spese visti finora valgono esclusivamente nell’ambito del rapporto contrattuale interno tra proprietario e inquilino.
Il condominio rimane estraneo a tale rapporto, per cui l’unico soggetto obbligato verso la ripartizione delle spese condominiali rimane il proprietario. Che cosa significa? Che in caso di mancato pagamento anche da parte dell’inquilino, l’amministratore del condominio agirà contro il proprietario dell’unità immobiliare affittata.
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